REQUISITI
Se provieni dall'UE, la tua patente di guida nazionale è sufficiente e non hai bisogno di un permesso di guida internazionale (IDP).
Se provieni da un paese extra-UE, è altamente consigliato avere un permesso di guida internazionale (IDP) o una traduzione ufficiale oltre alla patente nazionale. Sebbene non sia comune che la polizia emetta sanzioni per mancanza di un permesso di guida internazionale (IDP), ciò può accadere.
CONTRATTO DI NOLEGGIO DI BENE MOBILE REGISTRATO SENZA CONDUCENTE.
La Società Testa family SRL (P.iva 10858741217) con sede in Sorrento (NA), alla via S. Antonio, n. 8, sede operativa in sorrento (NA), al corso italia 204. (da ora, "la noleggiante")
A CONDIZIONE CHE
- il bene mobile oggetto di locazione sia di piena proprietà del locatario e sia in perfetto stato di funzionamento, ai sensi di legge
- il locatario è tenuto a garantire all'utilizzatore il pacifico godimento del veicolo immatricolato per l'intero periodo di tempo concordato
ALLE SEGUENTI CONDIZIONI
ACCORDO TRA LE PARTI:
ART. 1 - VINCOLATIVITÀ DELLA PREMESSA
La premessa costituisce parte integrante e vincolante del presente contratto.
ART. 2 - OBBLIGHI A CARICO DELL'UTILIZZATORE E RESPONSABILITÀ
L'utilizzatore si obbliga a prendere in consegna il bene oggetto del noleggio e a conservarlo con la diligenza del buon padre di famiglia. L'utilizzatore si obbliga a impiegare il bene noleggiato
per le applicazioni ordinarie e conformi alla natura del bene, nel rispetto della legge vigente, nonché a restituirlo alla scadenza contrattuale prevista con il pagamento del corrispettivo.
L'utilizzatore si obbliga a guidare personalmente il bene, ad esclusione di qualsivoglia terzo soggetto, e a non apportare modifiche al bene noleggiato.
L'utilizzatore è responsabile della custodia del bene noleggiato e dei danni provocati a terzi per uso improprio dello stesso
e si obbliga a farsi carico, nelle ipotesi di danneggiamento o di distruzione del bene per sua responsabilità, dei costi che saranno previsti per la riparazione, escluso il normale deperimento per l'uso del bene ai sensi di legge.
ART. 3 - CORRISPETTIVO E IPOTESI DI RINUNCIA DELL'UTILIZZATORE
Quale corrispettivo del noleggio è dovuta a favore della noleggiante la somma di Euro _____***________ (____***______/00), da versarsi alla sottoscrizione del presente contratto secondo le modalità di pagamento ammesse dalla legge. In caso di rinuncia dell'utilizzatore al bene prenotato, comunicata alla noleggiante con un preavviso inferiore a 24 ore, l'utilizzatore è obbligato a pagare ugualmente una somma corrispondente alla tariffa minima di noleggio per i giorni prenotati; analogo importo sarà dovuto al noleggiante in caso di anticipata riconsegna del bene senza il preavviso sopra indicato.
ART. 4 - SOMMA DOVUTA A TITOLO DI CAUZIONE IN CONTANTI
Al momento della consegna del bene, l'utilizzatore si impegna a versare in favore della noleggiante una somma pari ad Euro in contanti a titolo di cauzione, che sarà restituita al momento della riconsegna del bene nelle condizioni previste dal precedente articolo 2, salvo in ogni caso il diritto della noleggiante a richiedere il risarcimento del maggior danno subito.
ART. 6 - RITARDO E PROROGA
Nel caso di ritardo nella riconsegna del bene oltre l'orario indicato sarà applicata una penale oraria pari al 10% della tariffa giornaliera, con un minimo di tre ore. Se l'utilizzatore avvisa la
noleggiante che intende prorogare il contratto almeno 24 ore prima della scadenza del termine previsto per la riconsegna, il presente contratto sarà esteso fino alla effettiva data di restituzione
del motociclo senza penale alcuna, previa disponibilità della noleggiante. Trascorse 24 ore dal termine previsto per la riconsegna del bene senza che la noleggiante abbia ricevuto alcuna
notizia da parte dell'utilizzatore, questa avrà facoltà di agire in ogni competente sede, compresa quella penale per i reati configurabili, al fine di far valere le proprie ragioni verso l'utilizzatore.
ART. 7 - IPOTESI DI FURTO DEL MOTOCICLO E DI SMARRIMENTO DELLA CARTA DI CIRCOLAZIONE
Il bene non è assicurato contro il furto. In caso di furto, l'utilizzatore deve corrispondere alla noleggiante la somma di Euro a titolo di clausola penale. In caso di smarrimento della carta di circolazione, l'utilizzatore deve corrispondere alla noleggiante la somma utile a coprire i costi per la reimmatricolazione del veicolo aggiornati alla legge vigente.
ART. 8 - IPOTESI DI DANNI A COSE O ANIMALI.
La noleggiante non è responsabile per i danni alle cose trasportate, abbandonate o dimenticate sul motociclo ovvero per i danni cagionati dall'utilizzatore nell'uso del motociclo, salvo che tali eventi siano imputabili a dolo o colpa della noleggiante stessa.
ART. 9 - ALTRE IPOTESI DI DANNO ALLA NOLEGGIANTE
Si allega al presente contratto un listino riportante la somma concordata a titolo di risarcimento per ciascuna altra ipotesi specifica di danno recato dall'utilizzatore.
ART. 10 - OBBLIGO DI COMUNICAZIONE
L'utilizzatore si obbliga a comunicare alla noleggiante tutte le ipotesi di furto, smarrimento, danni a cose o animali nel più breve tempo possibile e comunque non oltre il primo giorno feriale successivo all'avvenuta conoscenza del fatto, con le modalità di comunicazione più rapide in suo possesso.
ART. 11 - AMMENDE E CONTRAVVENZIONI
Sono a carico dell'utilizzatore le ammende e le contravvenzioni per infrazioni al "Codice della Strada" commesse durante il periodo del noleggio dall'utilizzatore. L'utilizzatore acconsente a fornire alla noleggiante un metodo di pagamento sul quale è direttamente addebitabile l'importo della sanzione senza alcuna autorizzazione preventiva (NUMERO CARTA_________******_______ SCADENZA____***_____.)
La noleggiante si obbliga a dare tempestiva comunicazione dell'operazione effettuata a mezzo posta elettronica all'indirizzo fornito dall'utilizzatore al momento della sottoscrizione del presente contratto, indirizzo mail: ________******_______ In caso di ammende e contravvenzioni, è dovuta alla noleggiante, altresì, la somma di Euro 15,00 a titolo di clausola penale, che si aggiungerà all'importo della sanzione. In caso di fermo forzato del veicolo, dipendente da fatti imputabili all'utilizzatore, alla noleggiante è riconosciuta una somma corrispondente alla tariffa minima giornaliera di noleggio, comunque non eccedente complessivamente il valore commerciale del mezzo.
ART. 12 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Il presente contratto potrà essere risolto anticipatamente ai sensi di legge dalla noleggiante, nel caso di uso non appropriato del bene da parte dell'utilizzatore, nonché in caso di insolvenza.
ART. 13 - RISERVATEZZA
L'utilizzatore autorizza espressamente la noleggiante a trattare e conservare, ai sensi di legge e come illustrato nell'allegato 2 (All, 2), ogni dato personale acquisito o comunicato dall'utilizzatore, ai soli fini dell'esecuzione del presente contratto.
ART. 14 - LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
Per quanto non disposto dal presente contratto si applicano le disposizioni della legge italiana in tema di locazione. Ogni e qualsiasi controversia derivante da questo contratto sarà risolta in via esclusiva dal Tribunale di Torre Annunziata.
ART. 15 - COMPRENSIONE E APPROVAZIONE SPECIFICA
Ai sensi di legge, le parti dichiarano di avere preso visione del presente contratto, di comprendere e accettarne tutti gli articoli e, specificatamente, gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 c 14.